LA COMMISSIONE DI GARA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
Il nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 36/2023) rivede a fondo la disciplina sulla commissione di gara e i rapporti tra RUP e valutatori.
La novità rispetto al vecchio Codice è l’introduzione di una norma per la commissione di gara negli appalti sotto soglia e di un’altra per le commissioni di gara sopra soglia.
La prima norma, è contenuta nell’articolo 51 dedicato esplicitamente agli appalti sotto soglia comunitari (artt. 48/55).
La seconda disposizione, applicata anche agli appalti sotto soglia la troviamo all’art.93 del Codice.
-
La commissione di gara negli appalti sotto soglia comunitari
L’articolo 51, “Commissione giudicatrice” (come l’articolo 93) composto da un unico comma principale si riferisce, agli appalti sotto soglia da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Cit. “Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente”.
Si evince quindi che il legislatore ha voluto definire meglio la posizione del RUP che ora può far parte o addirittura presiedere il collegio negli appalti sotto soglia, non dimentichiamo che la funzione è dirigenziale.
Dal 1° luglio 2023 visto l’art. 93 tra le cause di incompatibilità non è più previsto l’aver predisposto atti relativi alla procedura di gara
Il nuovo Codice dei contratti riforma quindi la disciplina in tema di commissione di gara, in particolare i rapporti tra RUP e valutatori.
-
Il Presidente della Commissione
Nel Nuovo Codice la funzione di Presidente della Commissione di Gara è una funzione dirigenziale un ruolo quindi che può essere svolto solo dal dirigente e negli enti privi di dirigenti, dai responsabili di servizio.
Il RUP, con specifico comma, può non essere il responsabile del servizio con la specifica che nel sotto soglia la commissione di gara può essere presieduta dal RUP.
Il RUP non accoglie la determina di nomina della commissione ma la propone visto che la scelta di essere presidente o membro non può essere una sua autonoma decisione.
La decisione sarà rimessa al dirigente del servizio che dopo aver nominato un RUP con adeguata competenza, può con decisione successiva alla nomina (dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte), valutare di nominare il RUP come presidente o come componente.
Rispetto al passato il RUP pur essendo il responsabile del progetto, visto il suo nuovo ruolo dovrà coordinarsi col dirigente/responsabile del servizio circa la partecipazione come membro o Presidente della Commissione di gara.
Come già richiesto con la legge “quadro” n. 78/2022 , grazie a questa norma, non sarà più necessario attingere ai Commissari dall’albo degli esperti a gestione ANAC.
Operativamente cambia poco, visto che il RUP resta una nomina di tipo gestionale quindi attribuita al dirigente o responsabile del servizio che potrebbe anche assumere direttamente l’incarico non assegnandolo ad altri.
E’ evidente che la norma sulla Commissione di Gara che colloca il RUP come un soggetto competente ed esperto nel settore, dando l’ opportunità di nominarlo Presidente negli appalti sotto soglia aspiri a garantire uno dei momenti sensibili della procedura.
Anche per gli appalti sotto soglia si applicano comunque le norme dell’articolo 93.
-
I componenti della commissione valutatrice
La nuova normativa condiziona la nomina dei commissari, il responsabile del servizio deve seguire un preciso ordine nella selezione:
- Dipendenti della stazione appaltante,
- Dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in caso di certificata carenza o incompatibilità,.
- Commissari esterni, solo in caso di comprovata necessità
-
La commissione di gara negli appalti comunitari sopra soglia
La norma, nel suo primo comma, ricorda che il collegio è indispensabile nelle procedure in cui il contratto deve essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Come consuetudine, la nomina deve avvenire “dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.
Il primo comma si chiude con la precisazione che la commissione, “su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia”.
I.2 (requisiti e compiti del RUP)
Si chiarisce quindi che il procedimento di verifica dell’anomalia rimane di competenza del responsabile unico del progetto che può indicare soggetti che possano collaborare (come la commissione di gara).
Il numero massimo di componenti della Commissione valutatrice deve essere in numero dispari non superiore a 5 e i commissari (ed anche il presidente) devono essere “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.
Il componente è esperto nella materia degli appalti data la presunzione di competenza espressa dal complesso della Commissione valutatrice.
Questo significa che un componente potrà essere esperto, ad esempio, in diritto amministrativo ed un altro in appalti.
Negli appalti sopra soglia, il RUP può solo fare parte della commissione, come già previsto nel comma 4 dell’articolo 77.
Il RUP possa presiedere la commissione di gara. solo se dirigente/responsabile del servizio.
“Le nomine di cui (…) sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione”.
Rimane l’obbligo di pubblicare i curricula dei commissari (fino al 31 dicembre 2023 si applica la disposizione contenuta nell’articolo 29 del Precedente Codice, la norma del nuovo Codice (l’art. 28) troverà applicazione dal 1° gennaio 2024).
-
Le modalità di convocazione telematiche e le incompatibilità
Il quarto comma permette che la commissione operi in modalità telematiche – sempre nell’osservanza delle regole della riservatezza delle comunicazioni -.
La seconda parte del comma richiama le piattaforme telematiche di approvvigionamento (art. 25) di cui le stazioni appaltanti a far data dal 1° gennaio 2024 dovranno dotarsi.
“La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti”.
Il comma 5 elenca le ipotesi di incompatibilità viene cancellata, quella relativa al fatto di aver predisposto gli atti di gara.
Non possono essere quindi nominati commissari:
“a) coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”.
Il RUP dovrà quindi prestare particolare attenzione alla rotazione da subito.
-
La riconvocazione della commissione di gara
Una novità di rilievo la stazione appaltante può decidere, in modo motivato, di non riconvocare la stessa commissione di gara nel caso di “in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, (…) tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.
Ai sensi dell’articolo 77 del vecchio codice, la stazione appaltante non aveva alcun potere discrezionale dovendo procedere con la riconvocazione della stessa commissione di gara.
Con il nuovo Codice sarà possibile non riconvocare lo stesso collegio , anzi è auspicato
-
Il nuovo seggio di gara
Viene introdotta una disciplina del seggio di gara, il Nuovo Codice, regola la possibilità di nominare, negli appalti da aggiudicarsi al massimo ribasso un organo tecnico, addirittura monocratico, adibito alla valutazione delle offerte.
Il seggio di gara serve a valutare le offerte ma può essere utilizzato anche per la documentale o la verifica dei requisiti dietro coordinamento del RUP
Operazione esclusivamente matematica
La norma, impone anche per evidenti ragioni economiche che i componenti vengano scelti all’interno della stazione appaltante sempre secondo criteri di “di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5”.
Mancando la discrezionalità, non sussistono le cause di incompatibilità per aver fatto parte di organi politici nel biennio precedente all’indizione della procedura, la rotazione.