IL PROCACCIATORE DI AFFARI
L’attività del procacciatore di affari consiste nel mettere in contatto due parti al fine di favorire la conclusione di un contratto o accordo commerciale.
Per svolgere tale attività, il procacciatore riceve un incarico, solitamente tramite lettera, dall’Azienda Preponente.
Ricevuto l’incarico, il procacciatore di affari propone ai potenziali clienti, i prodotti o i servizi dell’Azienda Preponente.
Nel caso in cui il Cliente fosse interessato, il procacciatore si occuperà di predisporre una proposta contrattuale, che invierà all’ Azienda Preponente; quest’ultima, potrà accettare o meno detta proposta.
Qualora essa venisse accettata, il contratto sarà perfezionato e l’Azienda Preponente potrà effettuare personalmente le trattative con i clienti, mentre al procacciatore spetterà il compenso per l’attività svolta.
1-REQUISITI
Per svolgere l’attività di procacciatore di affari non è necessario possedere requisiti particolari quali titolo di studio, abilitazione professionale o specializzazione, nemmeno sostenere esami di stato.
Inoltre, contrariamente ad altre figure commerciali, come quella dell’agente di commercio che deve possedere determinati qualità morali e professionali, il procacciatore di affari non deve avere tali requisiti.
Al procacciatore di affari spetta la provvigione per ogni singolo affare procurato all’ Azienda Preponente, liquidata in base ad accordi presi in precedenza con Azienda Preponente.
Attenzione: il procacciatore di affari che tratta beni immobili ed aziende anche in via occasionale, deve essere iscritto all’elenco dei mediatori, altrimenti non avrà diritto al pagamento della provvigione.
Il procacciatore di affari che svolge la sua attività in modo occasionale, quando la sua attività riguarda solamente beni mobili, non dovrà effettuare alcuna iscrizione.
2-REGIME FISCALE E INPS
Inoltre, il procacciatore continuativo deve emettere regolare fattura assoggettata ad IVA e registrarla nel registro delle fatture emesse nei termini di legge, mentre quello occasionale deve emettere solo una ricevuta soggetta a ritenuta di acconto e marca da bollo di € 2,00 se di importo superiore a Euro 77,47, con obbligo di fatturazione elettronica.
Altre differenze riguardano il trattamento previdenziale ai fini INPS; se il procacciatore di affari è continuativo, sarà assoggettato alla contribuzione previdenziale della gestione IVS commercianti con un versamento minimo, a prescindere dal proprio reddito.
Quello occasionale, invece, non dovrà effettuare alcun versamento previdenziale INPS per la gestione commercianti né per il contributo Inps di cui alla Legge 335/95 per importi inferiori a € 5.000.
3-DIFFERENZE TRA AGENTE E PROCACCIATORE
Sussistono molteplici differenze tra procacciatore di affari occasionale e l’agente; nel contratto di agenzia, (art. 1742 c.c.), l’agente si obbliga a favorire, nell’interesse di una parte, la conclusione di contratti in una specifica area territoriale.
Nel procacciamento d’affari, il procacciatore non assume alcuna obbligazione rispetto alla conclusione del contratto tra le parti, ma la sua attività consiste nel promuovere e segnalare all’Azienda Preponente eventuali clienti interessati ad un’opportunità commerciale.
Altro aspetto che distingue le due figure, consiste nel fatto che il procacciatore d’affari occasionale svolge la sua attività non in modo stabile, al contrario dell’agente, che svolge il rapporto sempre in modo stabile e continuativo.
In particolare, gli aspetti dell’attività di procacciamento, quali il rapporto occasionale e l’assenza di vincoli con Azienda Preponente, sono in contrasto con l’attività di agenzia.
In relazione al rapporto tra il procacciatore di affari professionale e l’agente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 19161/2017) ha evidenziato che se il procacciatore (in quanto tale) opera stabilmente con un’Azienda Preponente si configura allora un rapporto d’agenzia.
Che esula dall’applicazione della legge 39/89 e dal D.lgs 59/2010.
4-PROCACCIATORE E MANDATARIO
Distinguiamo inoltre il Procacciatore dal Mandatario, il contratto di mandato è quel contratto con il quale una parte, il mandatario, assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse (o per conto) dell’altra parte, il mandante.
Il mandatario opera per l’acquisto o la vendita di beni, acquista diritti assumendo obblighi verso il committente, derivanti dal negozio giuridico della commissione.
In virtù di tale rapporto dovrà trasferire con successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell’interesse del mandante.
Al contrario del mandatario, il procacciatore di norma non riceve il potere di rappresentanza; il procacciatore infatti, che non ha dunque alcuna possibilità di concludere contratti.
Ma deve per contro limitarsi a trasmettere l’ordine ovvero segnalare il potenziale acquirente con il quale l’Azienda Preponente, prenderà personalmente contatti per valutare l’opportunità di concludere un contratto.
5-LETTERA INCARICO
La lettera di conferimento d’incarico è una scrittura privata, che vale ad ogni effetto e ragione di legge, con cui l’Azienda Preponente affida al procacciatore di affari, il compito di individuare e segnalare opportunità commerciali ed affari.
Elementi essenziali della lettera d’incarico sono: l’oggetto del rapporto di lavoro; il ruolo del procacciatore; il periodo di tempo previsto per l’incarico; l’ammontare delle provvigioni e le relative modalità di pagamento.
Le cosiddette “clausole di non concorrenza” sono aleatorie e regolarmente rigettate in sede di giudizio quando non c’è corresponsione.
La lettera d’incarico indicherà il corrispettivo per l’attività svolta, riconosciuto al procacciatore, sugli affari andati a buon fine, su base percentuale.
Si ringrazia ALTALEX per i riferimenti normativi