IL CODICE DEGLI APPALTI 2019
IL CODICE DEGLI APPALTI 2019 – le azioni del Governo
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 febbraio 2019 ha approvato un disegno di legge (Codice degli Appalti 2019) riportante “Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici”.
Di fatto un disegno di legge delega della stessa natura della legge 28 gennaio 2016, n. 11 recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
IL DDL
Effettivamente il disegno di legge delega che disciplina il Codice degli Appalti ed approvato dal Governo il 28/02/2019 non ha ancora eseguito i passaggi parlamentari necessari per essere trasformato in legge dello Stato ma, se il testo non subirà importanti modifiche in Parlamento, sarebbe il preliminare di un decreto legislativo delegato con scarse direttive in quanto, la legge delega n. 11/2016 venne approvata definitivamente dal Parlamento con una serie di “regole” che non verrebbero inserite in questo nuovo DDL delega.
La delega è così ampia da consentire o l’adozione di un nuovo Codice dei contratti o la modifica dell’attuale, infatti, è riportato, testualmente, nella parte terminale del comma 1 dell’articolo 1 dello schema di provvedimento “adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero modificandoli per quanto necessario”.
Un Nuovo Codice ?
Ci troviamo davanti ad una contraddizione si parla di una modifica che terrebbe presente i criteri direttivi che dovranno implementarsi con quelli contenuti nella legge n. 11/2016 o si parla di un nuovo Codice dei Contratti in cui si partirebbe da zero?
Facciamo un esempio, con i criteri ora inseriti nel DDL delega approvato dal Governo, se l’Esecutivo decidesse per un nuovo codice dei contratti, non vi sarebbe alcun “paletto” per molti ambiti di gara, ad esempio, quello della ponderazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità tecnica .
Quindi secondo il testo approvato, il Governo, se decidesse di adottare “ex novo” un nuovo Codice, avrebbe la più ampia libertà di decidere su aspetti fondamentali senza che il Parlamento possa intervenire sui successivi decreti legislativi delegati in quanto sarebbe sufficiente che gli stessi onorino i criteri della legge delega.
Esempi
Ad titolo esemplificativo si nota come nel testo del disegno di legge delega predisposto dal Governo manchino i passaggi contenuti nell’articolo 1, comma 2 della legge n. 11/2016 in cui era precisato che “Nell’esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa”
E’ importante ricordare che quando si predispose la legge n. 11/2016 gli operatori economici, di categoria ed in generale gli stakeholders furono coinvolti e condivisero il contenuto; le difficoltà dell’attuale Codice dei contratti non sono quindi riconducibili alla stesura, ma furono determinati da come la legge delega fu interpretata dal Governo Renzi che approntò il Decreto legislativo delegato (D.lgs. n. 50/2016) in poco tempo e senza prestare la minima attenzione a chi si opponeva ad un testo che doveva portare (almeno nelle intenzioni) semplificazione e trasparenza.
Riscrivere o Modificare
Ora, in parole povere il Governo non sa se riscrivere il Codice o modificare quello vigente, però è interessante che già al comma 7 dell’articolo 1 del DDL delega è specificato che la Soft Law ANAC non sarà più applicata e si tornerà ad un unica regolamentazione per dettare la disciplina attuativa in particolare nelle seguenti materie:
- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
- e) categorie di opere generali e specializzate;
- f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
- g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
- h) collaudo e verifica di conformità;
- i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
- l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- m) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- n) lavori riguardanti i beni culturali.
Il Mercato degli Appalti Pubblici necessita di regole più chiare e certe, rispetto al D.lgs. n. 50/2016 che come sottolineano i rappresentanti delle Imprese, anziché semplificare il quadro come era negli obiettivi ha finito per complicarlo e determinare in certi casi una vera e propria paralisi.